La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all'art. 19 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l'Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivatà e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile , l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione, delle sanzioni penali di cui al comma 6 dell'art. 19 della L. 241/90, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente.