Settore di appartenenza AMBIENTE Tipo di attività AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE A.U.A. Oggetto della domanda Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
  • Servizio
    • Sportello delle Imprese
  • Responsabile del Procedimento
  • Organo competente all'adozione dell'eventuale provvedimento finale
  • Procedimento Automatizzato (attività soggetta a SCIA)
    • La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all'art. 19 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l'Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivatà e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile , l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
      In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione, delle sanzioni penali di cui al comma 6 dell'art. 19 della L. 241/90, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente.

  • Strumenti di Tutela Amministrativa o Giuristizionale
    •  Qualora il procedimento non si concluda, per inerzia dell'amministrazione, entro il termine previsto, la S.V. può rivolgersi, ai sensi dell'art. 2, comma 9 ter della L. 241/90 al Segretario Generale di questo Ente.
      Eventuali richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata dell' Ente firmando la richiesta digitalmente o, in alternativa, allegando la scansione in formato PDF-A di un documento di identità in corso di validità.

  • Disciplina Sanzionatoria
    • Chiunque esercita l’attività di commercio in mancanza della SCIA, ovvero senza i requisiti morali e professionali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio.

  • Modalità di consultazione dei procedimenti in corso
    • Le SCIA/COMUNICAZIONI sono individuate dal numero di repertorio del procedimento (assegnato automaticamente dal sistema all'atto dell'inoltro, e comunicati all'utente tramite PEC). Per ciascuna pratica sono inoltre riportati la data di inoltro, il nome dell'intestatario, il nome del responsabile Suap alla quale è assegnata e lo stato di avanzamento. È possibile anche consultare i documenti già trasmessi. Si ricorda che la consultazione di ogni documento pubblicato nel presente sito può avvenire in maniera discrezionale.

  • Descrizione
    • In data 13 giugno 2013, è entrato in vigore il DPR 13 marzo 2013 n. 59regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia di ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n.35 -, che impone ai gestori/titolari degli  stabilimenti interessati di presentare istanza autorizzativa AUA ai SUAP competenti per territorio, per il rilascio, la modifica o il rinnovo, relativi di almeno una delle seguenti matrici ambientali:

       

       

      •   scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
      •   utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
      •   emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
      •   emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
      •   emissioni di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
      •   utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
      •   iscrizione per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

       

      Autorità Competente al rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell’AUA è la Provincia, secondo quanto previsto dall’art.2, comma 1 lett. b).

       

      La norma prevede comunque che l’istanza debba essere presentata in via telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive del proprio territorio comunale, autorità che provvederà al rilascio del provvedimento finale conclusivo, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma1 lett. a).

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